Liquidazione Controllata e Utilità per i Creditori: Il Ruolo del Gestore OCC nella Sentenza del Tribunale di Torino (13 febbraio 2025)
La sentenza del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2025 (Pres. Astuni, Est. Pittaluga) chiarisce i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore, enfatizzando l’importanza dell’utilità per i creditori, diretta o indiretta, anche in prospettiva futura.
Il debitore ha l’onere della prova sul conseguimento di future utilità, dovendo dimostrare che la procedura possa generare un beneficio concreto per la massa creditoria, superando l’idea della liquidazione come mero strumento di esdebitazione.
Il Collegio precisa che nel caso della liquidazione controllata ”l’apertura della procedura liquidatoria non è l’unico strumento per perseguire il bene della vita del debitore persona fisica, consistente nella liberazione dai debiti, potendo questi a tal fine presentare, laddove ne sussistano i presupposti, istanza ex art 283 CCII (in tal senso Tribunale Milano, decreto 10.10.2024. e Trib. Milano 07.08.2024). Al riguardo, è stato affermato che secondo un’interpretazione sistematica, “con riguardo alle possibilità offerte al debitore persona fisica non imprenditore, gli istituti della liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente vanno intesi come speculari ed alternativi, il primo destinato a chi abbia utilità da distribuire ai creditori, tenuto conto delle spese della procedura e della sua durata, e il secondo dedicato a chi non abbia alcuna utilità da distribuire ai creditori” (Tribunale Ferrara decreto 08/11/2024)”.
Nel caso di specie il Tribunale, richiamando il principio affermato dalla Suprema Corte in tema di sindacato sull’attestazione del professionista nell’ambito del concordato preventivo (Cass n. 17273/2023), è andato a vagliare la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell’iter logico motivazionale seguito dalla relazione del gestore OCC, essendo la possibilità di distribuire attivo per i creditori un requisito essenziale all’accoglimento della domanda. Ha quindi valutato la quota di reddito destinabile alla massa creditoria in base, in primis, all’analisi della spesa “mediana” indicata dall’Istat per l’anno di riferimento quale dato di normalità: tanto maggiore sarà il discostamento al ribasso del reddito dell’istante da tale dato di normalità, quanto più occorrerà che il debitore intensifichi il proprio onere motivazionale e la documentazione a supporto. Inoltre, il Collegio ha confrontato la spesa media mensile dichiarata anche con il limite minimo dato dalla soglia di povertà assoluta, sempre su rilevazione ISTAT e da determinare sui parametri del caso di specie, che rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia onde evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento. Il tutto con un esito negativo.
La decisione del Tribunale di Torino si presenta quale conferma di un’interpretazione restrittiva circa l’accesso alla liquidazione controllata, richiedendo un minimo vantaggio per i creditori come presupposto di ammissibilità al netto delle spese di liquidazione. Ciò impone al Gestore OCC una particolare attenzione nella valutazione preliminare, affinché la procedura non diventi uno strumento di mero beneficio per il debitore senza alcuna prospettiva di soddisfazione creditoria effettiva.
Avv.Paola Peruzzi