La Tabella Unica Nazionale 

per il risarcimento del danno non patrimoniale per  lesioni

di non lieve entita’

Avv. Francesca Pescatori                                 Avv. Paolo Mastrandrea

All’esito di una lunghissima gestazione ha visto la luce nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 18 febbraio 2025 il DPR 13 Gennaio 2025 n. 12 contenente la c.d. TUN, Tabella Unica Nazionale per il calcolo dei risarcimenti delle lesioni non lievi, cioè quelle da 10 a 100 punti di invalidità, che, ai sensi dell’art. 5, si applicherà ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore prevista per la data odierna 5 marzo 2025.

L’ITER LEGISLATIVO.

Le raccomandazioni del Consiglio di Stato

Come si ricorderà, la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato con il parere 164/2024 del 20 febbraio 2024 aveva svolto delle osservazioni allo schema di  decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, all’epoca presentato, che ne aveva paralizzato l’iter di approvazione. Il Consiglio di Stato aveva stigmatizzato la mancata partecipazione “sostanziale” del Ministero della Giustizia alla redazione dello schema di decreto ai fini della necessaria verifica della complessiva coerenza dell’intervento con gli orientamenti maturati dalla giurisprudenza “consolidata” in punto di  risarcimento del danno non patrimoniale e, in chiave prospettica, dell’impatto della regolazione  sulla attività giurisdizionale e sulle modalità di liquidazione dei danni ed aveva quindi sollecitato un rinnovo dell’istruttoria per un’attenta analisi volta ad aggiornare i dati dell’elaborazione tabellare mediante un confronto comparativo puntuale e circostanziato con i parametri tabellari utilizzati nelle varie sedi giudiziarie e validati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Consiglio di Stato aveva anche evidenziato che tra le priorità che dovevano essere seguite nella formulazione del decreto doveva essere considerata anche l’esigenza, di rilievo sociale e di interesse generale, di favorire la calcolabilità e la prevedibilità dei costi transattivi a carico delle imprese assicurative, in quanto intesa alla salvaguardia della complessiva sostenibilità sistemica, al fine di scongiurare il rischio degli automatismi traslativi in danno della collettività dei consumatori e degli utenti, attraverso l’incremento dei premi contrattuali. 

Il testo definitivo. Il tema della uniformità territoriale.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 novembre 2024 approvava la nuova versione della Tabella Unica Nazionale che passava il vaglio del Consiglio di Stato e veniva recepito nel DPR 13 Gennaio 2025 n.12 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025.

L’entrata in vigore della TUN, quale riferimento unico nazionale, dovrebbe garantire per il futuro una maggiore uniformità nei risarcimenti ai danneggiati e una parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, senza dover più soffrire le differenze di liquidazione date dall’utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Milano e quelle del Tribunale di Roma alle quali, per evidente necessità i Giudici, fino ad oggi, sono stati costretti a ricorrere, agevolando così anche tutti gli operatori del settore (Assicurazioni, ASL, Aziende Ospedaliere Pubbliche, Strutture Sanitarie Private) non solo nell’ambito strettamente giudiziale ma anche nelle trattative preliminari l’instaurazione del giudizio, nei procedimenti di mediazione e nelle conciliazioni successive agli ATP ex art. 8 L.24/2017, e in ogni caso in tutte le trattative che le parti volessero avviare.

Il Punto Unico (ma non per tutti).

Ma in realtà anche ad una superficiale lettura della TUN appaiono evidenti alcune criticità.

Anzitutto, come prevede l’art. 1 del DPR 13 Gennaio 2025, n. 12, la tabella unica nazionale andrà applicata ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti esclusivamente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata (con conseguente esclusione di qualsiasi altro ambito nel e dal quale possano derivare lesioni all’integrità psicofisica).

A tale scopo sono adottate: 

a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del  danno morale (cfr. allegato I DPR 13.01.2025, n. 12); 

b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi  dell’art. 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del d.lgs.vo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del  danno biologico (cfr. allegato II, tabella 1 DPR 13.01.2025, n. 12); 

c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’art. 138, comma 2, lettera e), del d.lgs.vo n. 209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale (cfr. allegato II, tabella 2  DPR 13.01.2025, n. 12). 

Secondo l’art. 3, comma 1 il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all’articolo 139,  commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in virtù del comma 2, l’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60% del danno liquidato ai sensi del comma 1.

Il sistema a “punto”. L’onere della prova e il problema dei barèmes. 

E’ stato realizzato, dunque, un sistema a “punto” variabile per il quale il “punto” aumenta di valore più che proporzionalmente rispetto a lesioni sempre più gravi e, al contempo, va a decrescere con l’aumentare dell’età della vittima.

Alla luce di quanto sopra e preso atto che, con la T.U.N., entrerà in vigore il 5 marzo 2025 un sistema di calcolo del danno biologico di non lieve entità e del relativo danno morale, non andrà dimenticato il principio della domanda e il regime degli oneri probatori, relativi anche al danno, che gravano sul danneggiato, atteso che nel nostro ordinamento il danno non è mai in re ipsa, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in  concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. tanto nelle fattispecie di responsabilità contrattuale quanto in quelle di responsabilità extracontrattuale.

Il danneggiato sarà, dunque, sempre onerato di provare il danno, tanto biologico quanto morale, secondo gli ormai granitici e consolidati insegnamenti della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 26/11/2024, n.30461). 

E, proprio con riguardo alla prova del danno, non può non evidenziarsi la questione che l’entrata in vigore della TUN non risolve, ma sulla quale anzi riapre la diatriba giuridica avente ad oggetto la  diversità dei c.d. barèmes che vengono utilizzati per la valutazione del danno in sede di CTU. Come noto i barèmes non sono unici per tutto il territorio nazionale (i Barèmes convenzionali più diffusi: – R. LUVONI, L. BERNARDI, Guida Orientativa alla Valutazione Medico Legale dell’Invalidità Permanente (2002); – M. BARGAGNA et ALII, Guida Orientativa per la Valutazione del danno Biologico Permanente (2001); – E. RONCHI et ALII, Guida alla Valutazione Medico-Legale dell’Invalidità Permanente con Contributo alla Quantificazione della Sofferenza Morale (2015);- L. PALMIERI et ALII, La Valutazione Medico-Legale del Danno Biologico in Responsabilità Civile Guida Commento alle Tabelle delle Menomazioni alla Integrità Psico-Fisica di cui al D.M. 3 luglio 2003 (1-9%) e ai Lavori della Commissione ex D.M. 26 Maggio 2004 (2006);- BUZZI e DOMENICI, Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Simla- Giuffré, Milano 2016) e possono determinare anche differenze di notevole spessore riguardo la stima della percentuale del danno biologico discendente da una determinata lesione all’integrità psico-fisica del danneggiato con conseguente disparità di trattamento nella liquidazione del risarcimento. Il tema non è di poco conto perchè, fermo restando il punto unico nazionale, lo stesso danno è suscettibile di diverso valore percentuale da parte del Giudice, se non del CTU, così da vanificare in sostanza le aspirazioni unitarie della norma.

La Suprema Corte, con la sentenza Cass.civ. sez. III, 05/05/2021, n.11724, con riguardo a questo delicato argomento, aveva stabilito che “In tema di lesione  della salute, la liquidazione del danno non patrimoniale è effettuata con il cd. “sistema a punto variabile” fondato sulla misurazione delle conseguenze invalidanti in punti percentuali in base a “barèmes” medico legali che, se non imposti dalla legge, costituiscono criteri di giudizio discrezionali la cui scelta spetta esclusivamente al giudice nel rispetto della regola di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. al fine di garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi; è doveroso pertanto che – quantomeno all’interno del medesimo ufficio giudiziario – sia chiesto a tutti gli ausiliari di stimare il grado percentuale di invalidità avvalendosi sempre del medesimo “barème”, individuato dal giudice con scelta orientata verso quello scientificamente più autorevole e cronologicamente recente, con la conseguenza che – a fronte di una specifica contestazione sul punto – la decisione non può trascurare di accertare se il “barème” utilizzato dall’ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato”.

Tuttavia il suggerimento prospettato dalla Corte non è stato risolutivo del problema che è rimasto e resta aperto anche alla luce dell’entrata in vigore della TUN.

La “personalizzazione” del danno. Gli automatismi risarcitori.

Una ulteriore criticità che viene in evidenza è la mancanza dei criteri per il calcolo e la liquidazione della cd. “personalizzazione del danno” la quale, nonostante sia un importante strumento di garanzia per evitare automatismi risarcitori, è ancora lasciata alla valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c., previo assolvimento dell’onere probatorio a cura del danneggiato delle “conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari” prodotte dalla lesione dovuta a malpractice nella sua sfera giuridica (cfr. Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28988). 

I danni esclusi dalla TUN.

Vale la pena evidenziare che l’applicabilità della TUN è circoscritta ai danni da sinistri stradali e da malpractice medica. E’ pertanto escluso il calcolo e la liquidazione del danno parentale per il quale dovrà presumibilmente continuare a farsi applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno del Tribunale di Milano o del Tribunale di Roma anche se andrà tenuto in considerazione che la Cassazione, per la liquidazione del danno parentale,  ha riconosciuto maggiore attendibilità alle Tabelle di Roma (ex plurimis Cassazione civ. sez. III, sentenza n. 10579/2021; Cassazione civ. sentenza n. 26300/2021; Cassazione civ. sez. III, sentenza n. 33005/2021).

Resterebbero inoltre esclusi dall’applicazione della TUN, salvo eventuali interpretazioni/applicazioni per analogia, il danno biologico determinato da lesioni derivanti da infortuni sul posto di lavoro, nonché il c.d. danno differenziale rispetto a quello corrisposto dall’INAIL sempre in caso di infortuni sul posto di lavoro.

Riguardo ad altri danni, esclusi dal novero dei sinistri stradali e da malpractice medica, resterebbe impregiudicata la valutazione “libera” da parte del Giudice, in tal caso orientato da Tabelle pretoriane locali che, di fatto, vanificherebbero l’anelito uniformatore sul territorio nazionale. A tale proposito, si pone il problema interpretativo basato sull’attributo di “norma speciale” assegnato alle categorie incluse nella TUN. Ma non ci si nasconde che, nell’assetto giuridico, la norma speciale dovrebbe regolamentare casi speciali: non sfugge la constatazione che in realtà i sinistri stradali e da malpractice medica costituiscono di fatto la maggioranza delle cause di danno biologico e non avrebbe senso attribuire ad una casistica del tutto maggioritaria una regolamentazione “speciale”.

La ricaduta di una prevedibile inapplicabilità automatica della TUN in tutti i casi residuali di danno lascia quindi immutata l’ampia discrezionalità ai sensi dell’art. 1226 c.c. del Giudice, libero di applicare, alternativamente, la TUN o le tabelle dei tribunali. E’ vero che non esiste una preclusione normativa della TUN rispetto a danni “diversi”, secondo il principio ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, e resta in tal caso non risolto il tema della diversificazione sul piano nazionale della valutazione dello stesso danno alla stessa persona, subito per cause diverse. 

La previsione della TUN quale criterio unificatore ha in realtà lo scopo di uniformare i criteri di risarcimento sul piano nazionale di tutti i sinistri il cui onere risarcitorio è assunto da Compagnie Assicuratrici. A nostro avviso, ove si sposti l’attenzione agli scopi precipui della TUN dall’intento unificatore del punto nazionale alle esigenze di bilancio delle aziende assicuratrici, seppure al dichiarato (ed auspicabile) scopo di razionalizzare i premi, ci si chiede come la giurisprudenza a venire interpreti quella che, ad ogni effetto, è una norma che di unificatrice ha solo la denominazione.

Il tema della retroattività della norma.

Se esiste il rischio di una discriminazione dello stesso danno alla stessa persona, causato da diversi eventi, in luoghi differenti, esiste altresì un problema temporale di non poco conto e dalle conseguenze rilevanti. Posto che una disamina comparativa tra la TUN e le Tabelle di Roma e Milano, restituisce una sostanziale differenza economica per danni di pari percentuale, il tema del regime di applicazione temporale della TUN potrebbe determinare una grave disparità di trattamento. Come autorevolmente ipotizzato, “Se alle 23.59 del giorno precedente l’entrata in vigore del Regolamento un ventenne capitolino fosse vittima d’un sinistro stradale, per effetto del quale patisse una gravissima invalidità permanente del 100%, potrebbe sperare dal Tribunale della sua città una liquidazione di 2.600.660,55 euro. Lo stesso sinistro, patito dalla stessa persona e con la stessa invalidità, ma avvenuto 60 secondi dopo (Si ricordi che per la Corte di cassazione la data del giorno cambia all’ora della mezzanotte (ore 0:00). Il fatto commesso alle ore 0:00 si considera perciò avvenuto nel giorno seguente (Cass. civ., sez. trib., 18.1.2023 n. 1519).), gli consentirebbe di aspirare al massimo ad un risarcimento di euro 1.274.856” (Dott Marco Rossetti, in https://www.altalex.com/documents/2025/02/19/g-u-tabella-unica-nazionale-prime-riflessioni).

Vi sono poi alcune specifiche criticità che potrebbero verificarsi nella applicazione  della TUN alle fattispecie di responsabilità medica: anzitutto la previsione della sussunzione nella stessa dei “sinistri” verificatisi dopo la sua entrata in vigore, prevista per il prossimo 5 marzo 2025, e quindi dall’irretroattività delle norme del DPR 13 Gennaio 2025 n. 12. La scelta dell’irretroattività delle norme del DPR 13 Gennaio 2025 n. 12 sembra porsi, almeno in apparenza, anche in contrasto con il principio di diritto che aveva stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28990 nella quale aveva chiarito le ragioni che comportano invece la applicabilità retroattiva a tutti i sinistri sanitari, non ancora definiti, del meccanismo liquidativo previsto dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (ex art. 3, comma III della Legge Balduzzi e ora ex art. 7 comma IV della Legge “Gelli-Bianco”). Ed è di tutta evidenza, quindi infatti, la disparità di trattamento che si potrebbe verificareherà nella quotidiana prassi applicativa tra i risarcimenti che continueranno ad essere liquidati in base alle Tabelle di Roma e Milano e quelli che dovranno essere liquidati in base alla Tabella Unica Nazionale con conseguente frustrazione della ratio legis del DPR 13 Gennaio 2025 n. 12 volta a uniformare i risarcimenti su tutto il territorio nazionale.

Qualche timore “interpretativo”.

Ed ancora, sempre nell’ambito delle fattispecie di responsabilità sanitaria, altra criticità potrà verificarsi in conseguenza dell’interpretazione che verrà data nella prassi giudiziaria al termine “sinistri”, interpretazione che potrà essere, di volta in volta, oggetto di molteplici varianti volte ad ottenere o escludere l’applicazione della TUN a seconda della maggiore o minore convenienza ad applicare la stessa rispetto al caso concreto sebbene l’interpretazione più corretta potrebbe essere quella coincidente con la definizione di “sinistro” che risulta dalle polizze assicurative per la responsabilità professionale a regime claims made dove per “sinistro” si intende la prima richiesta di risarcimento del danno, essendo quest’ultima, ormai pienamente recepita nel nostro ordinamento come dimostrato anche dal testo dell’art 1 lett. o) del  d.m. 15 dicembre 2023 n. 232 attuativo dell’art. 10 L.24/2017: “sinistro: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione (criterio c.d. «claims made») ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all’articolo 5, comma 2, nei confronti dell’assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell’assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività”

In conclusione dunque l’entrata in vigore della TUN, anziché risolvere problemi e fornire risposte, lascia aperti molti interrogativi agli operatori del diritto, quando non ne ponga proprio di nuovi.