Il Tribunale di Torino ha emesso una pronuncia interessante sul termine di deposito della nota di trascrizione del pignoramento.

Il giudice dell’esecuzione,
vista l’istanza di proroga richiesta dal procedente per il deposito della nota di trascrizione;
rilevato che da quanto depositato pare evincersi che il procedente intenda provvedere alla
trascrizione del pignoramento ex art. 555 comma 3 cpc (e non tramite ufficiale giudiziario ex art.
555 comma 2 cpc);
rilevato che, a seguito del c.d. “correttivo Cartabia”, l’art. 557 c.p.c. (Deposito dell’atto di
pignoramento) così dispone: “Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per
l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento
e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena
di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il
creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione”;
ritenuto, pertanto, che nel caso di cui all’art. 555 ultimo comma cpc, il creditore debba depositare la
nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari, valendo il termine
perentorio di cui all’art. 557 comma 2 cpc, quanto alla nota di trascrizione, solo nel caso di cui
all’art. 555 comma 2 cpc in cui sia l’ufficiale ufficiale giudiziario a provvedere alla trascrizione del
pignoramento, restituendo al creditore la nota di trascrizione unitamente all’atto di pignoramento;
ritenuto pertanto che, nel caso di specie, non sia necessaria la concessione della proroga richiesta;
PQM
Non luogo a provvedere sull’istanza.
Si comunichi.
Torino, 10/01/2025 Il giudice dell’esecuzione
dr.ssa Maria Vittoria Chiavazza

TRIBUNALE DI TORINO