Il tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda riconvenzionale per mancanza di procura sostanziale nel procedimento di mediazione obbligatoria.
“nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale; la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre; la mancanza della parte e della procura speciale rilasciata in favore del difensore comporta l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per la quale la banca era onerata in veste di attrice (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 06/02/2019) 27-03-2019, n. 8473; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/05/2019) 05-07-2019, n. 18068; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/02/2022) 26-04-2022, n. 13029).
Sentenza n. 9/2023